Con la sentenza n. 18555/2013 la Cassazione ha affermato il diritto del cittadino di conoscere il contenuto (cioè le motivazioni e il fondamento) delle segnalazioni negative al Crif emesse a suo carico dalla banca.
Il codice della privacy garantisce infatti il diritto di accesso ai propri dati personali: la Banca, quindi, non può sottrarsi dal fornire al cittadino le informazioni che lo riguardano, e il tutto, al massimo, entro 15 giorni.(artt. 8 e 146 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196).
In caso di richiesta da parte del cliente, la Banca, il titolare del trattamento dei dati personali, non può limitarsi a dare conferma dell’esistenza dei dati, ma deve estrarli dai documenti in proprio possesso, esibirli all’interessato e metterli così a sua disposizione, consentendogli un pieno controllo.