La revoca dell’assegnazione della casa familiare giustifica l’aumento dell’assegno di mantenimento.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28001 del 16/12/2013. Due sono i principi affermati in tema di assegno di mantenimento:
1) il giudice deve determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 cod. Civ;
2) Se il giudice revoca l’assegnazione della casa coniugale, avendo con ciò modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti ed essendo venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, egli potrà e dovrà valutare se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto ed eventualmente provvedere ad aumentarlo.
In altre parole, seppure l’assegnazione della casa familiare venga disposta unicamente in favore dei figli – tant’è che se figli minorenni o maggiorenni economicamente dipendenti non ce ne sono, l’assegnazione non ha luogo – tuttavia, revocata l’assegnazione, è possibile rivedere l’importo dell’assegno per la parte debole, la quale dovrà evidentemente reperire altra abitazione ove vivere.