L’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e senza casa tiene conto del suo svantaggio economico, ma ciò non comporta che l’assegno debba essere direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che deve lasciare.
L’ex può infatti trovare una casa più modesta di quella lasciata, benché decorosa.
Lo afferma la sentenza 15272 del 21 luglio 2015 della sesta sezione civile di Cassazione, rigettando il ricorso di una ex moglie contro la sentenza d’appello che aveva elevato l’importo dell’assegno ma, riteneva la donna, non a sufficienza. Nel caso di specie, la donna pur avendo un reddito decisamente inferiore rispetto al marito, era comunque titolare di immobili, seppur in parte improduttivi. La sua contestazione non era nel fatto che le fosse stata revocata la casa coniugale, visto che la figlia era ormai maggiorenne e autonoma economicamente. La sua tesi era che l’assegno attribuitole non fosse sufficiente anche per trovare una nuova collocazione. Secondo la Cassazione, invece, l’assegno era già stato aumentato a sufficienza: 800 euro sono una cifra congrua per vivere dignitosamente e trovare un’altra abitazione, anche considerato che la donna era proprietaria di alcuni immobili