Non sono ripetibili le somme corrisposte a titolo di mantenimento in esecuzione dei provvedimenti presidenziali nel caso in cui l’assegno venga escluso o diminuito a seguito di pronuncia passata in giudicato.
La Cassazione con la sentenza 23441 del 16 ottobre 2013 conferma il proprio orientamento in materia ritenendo infondata anche la richiesta di condanna dell’ex moglie per responsabilità aggravata ex art. 96 Cpc., avendo celato la circostanza della cessazione della convivenza con la prole.