Il danno morale è risarcibile in via autonoma, ossia come voce distinta dal danno biologico, ma solo nel caso di lesioni di non lieve entità e, quindi, con esclusione delle cosiddette lesioni micro permanenti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23793/2015, ritenendo di dover valorizzare il danno morale, soprattutto in caso in cui venga violato un diritto costituzionalmente garantito.
La pronuncia si assesta su quel filone che ha messo in discussione il principio che ammetteva la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale: danno morale e danno biologico andrebbero liquidati in via autonoma, quindi,
quando il danno morale sia ricollegabile alla violazione di un interesse tutelato dalla Costituzione, a condizione che le lesioni patite non siano di lieve entità.