Se la figlia cessa di coabitare con la madre “affidataria”, vengono meno l’assegnazione a quest’ultima della casa familiare e l’assegno per la prole.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la ordinanza 24510 del 30 ottobre 2013, respingendo il ricorso dell’ex moglie contro la decisione che aveva revocato sia l’assegnazione della casa a fronte del fatto che la figlia non vi risiedeva più, che il mantenimento della ragazza.
Per giurisprudenza costante, esclusa l’abituale convivenza della figlia con la madre, vengono meno l’obbligo del marito di versare il mantenimento e l’assegnazione dell’abitazione.
Solo il figlio potrà eventualmente far valere in giudizio il diritto al mantenimento nei confronti dei genitori.