Si all’affido condiviso del cane in caso di separazione della coppia, sposata o convivente, applicandosi per analogia la disciplina vigente per i figli minori: non c’è infatti alcuna norma specifica e d’altro canto oggi i rapporti tra conviventi sono assimilati a quelli tra coniugi
Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5322/2016. Il giudice richiama due precedenti in materia (Tribunale di Cremona e Tribunale di Foggia) e ricorda che in Parlamento «giace da molti anni» una proposta di legge con la quale si vorrebbe introdurre nel Codice civile l’affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi. «La proposta di legge – spiega il giudice di Roma – estende la competenza del Tribunale a decidere dell’affido dell’animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio».
In base a queste considerazioni e a un’istruttoria approfondita il giudice ha stabilito che il cane trascorrerà sei mesi con il suo padrone e sei mesi con la sua padrona, in quali dovranno pagare al 50% le spese relative a cibo, cure mediche e «quanto altro eventualmente necessario al benessere» del cane. Nei sei mesi in cui una delle due parti non starà con il cane potrà comunque «vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa».