Se davanti a Giudici di Stati membri diversi sono state proposte identiche domande sulla responsabilità genitoriale relative allo stesso minore, su uno stesso minore, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In ipotesi di litispendenza internazionale, è tuttavia ammissibile l’adozione di provvedimenti cautelari o urgenti, ex articolo 20 del regolamento 2201/03. Ciò tuttavia nel senso che un giudice di uno Stato membro non può adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a interferire con altro provvedimento già adottato (e efficace) dal giudice dello Stato membro adito per primo e dichiaratosi, nelle more, competente. In pratica: non si può emettere la misura provvisoria sul diritto di visita al minore perché il padre vive in Spagna e il provvedimento colpirebbe anche i suoi diritti. Il Giudice italiano sospende il procedimento finché non sarà accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale spagnola.
Lo ha deciso il Tribunale di Milano con provvedimento del 16/7/2014.