Se il marito riduce autonomamente l’importo dell’assegno mensile da versare alla moglie ma per un periodo breve, sanando poi il pregresso non versato, e non risulta provato lo “stato di bisogno”, non si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 23010/2016, accogliendo il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d’Appello a due mesi di carcere e multa per il reato di cui all’art. 570, 2° comma, n. 2, c.p., per “essersi sottratto ai doveri di coniuge separato e padre di due minori” riducendo l’assegno di mantenimento da 4000 a 800 euro e facendo quindi mancare, secondo il Tribunale, i mezzi di sussistenza.
La Cassazione ritiene invece non provato l’effettivo stato di bisogno di moglie e figli determinato dalla riduzione dell’assegno, anche considerato che la donna aveva da parte qualche risparmio.