Non sussiste incolpevole incapacità del genitore separato di adempiere ai suoi obblighi di mantenimento se ha la possibilità di vendere beni immobili per ricavare quanto necessario al mantenimento dei figli.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 34211/2016 , rigettando il ricorso di un uomo, condannato per il reato di cui all’art. 570 c.p. , violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver tenuto condotta contraria alla morale della famiglia e aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato e ai tre figli minori, dall’aprile 2003 e con “reato in corso”.