La scelta di iscriversi ad una facoltà universitaria, terminati gli studi superiori, configura una scelta libera e volontaria (in luogo di quella lavorativa) non idonea a fondare la pretesa di pagamento di un assegno alimentare; se pur sia realizzazione di una legittima aspirazione, lo studente deve parametrarla alle proprie condizioni di reddito. Lo stesso vale per i costi di istruzione e dei libri stessi che non possono ricondursi alla categoria dei bisogni primari posti a carico dei congiunti.
Con questa motivazione il Tribunale di Bergamo respinge la domanda di un ragazzo nei confronti dei genitori per ottenere un assegno alimentare che gli permettesse di frequentare un corso universitario. Il ragazzo aveva in precedenza lavorato per due anni e non viveva più con i genitori da tempo.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/per.php?id_cont=13974.ph