L’assegno di mantenimento è escluso se l’ex moglie lavora, e ha un proprio reddito, salvo dimostrare che durante il matrimonio godeva di un tenore di vita più elevato: lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 18816/2015.
L’assegno di mantenimento deve tendere a eliminare le sproporzioni di reddito tra i due ex coniugi, garantendo a quello più debole economicamente un tenore di vita analogo a quello matrimoniale. Ma se i redditi sono simili, niente assegno. Ciò vale anche nel caso in cui, in sede di separazione, è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento, ma successivamente le posizioni economiche si sono parificate: quando arriva il momento del divorzio, il giudice può revocare l’assegno.
Nel caso di specie, l’ex moglie era titolare di un adeguato reddito da lavoro e di una casa, il tutto sufficiente a farla vivere bene, e in ogni caso, non aveva dimostrato di aver goduto, durante la convivenza matrimoniale, di un tenore di vita più elevato.