Se i figli si trasferiscono a vivere presso l’altro genitore, fermo l’affido condiviso, occorre rivalutare le rispettive condizioni economiche delle parti.
Lo impone l’337 ter comma quarto Cc, in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Quanto all’accrescimento delle esigenze dei figli, in concomitanza con l’aumento della loro età e della conseguente necessità di un incremento dell’assegno, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei ragazzi (ciò ovviamente sempre sulla base delle condizioni economiche dei genitori). Quindi l’assegno può essere anche diminuito
Così statuisce l’ordinanza della Cassazione n. 8151/2016 del 22.04.16.