Una relazione more uxorio ha riflessi sulla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge se tale relazione “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte effettiva e non aleatoria di reddito.” Qualora la nuova convivenza cessi, non risorge il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge.
Lo ha affermato la Cassazione Civile, Sez. I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione.
Nel caso di specie, invece, gli Ermellini si esprimono diversamente, ribadendo che il concetto di famiglia di fatto non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione ed istruzione dei figli. Se tale convivenza assuma i connotati di stabilità e di continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, si ha una vera e propria famiglia di fatto. Secondo i Giudici, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorché di fatto. E ciò perché, nel caso di una convivenza stabile e continuativa, i partners adottano un progetto di vita in comune «analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio», un “progetto” di «arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi» e di «trasmissione di valori educativi ai figli», un “progetto” di vita in comune in forza del quale «la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto».
Se così è, allora, si rescinde ogni legame con il modello di vita del matrimonio cessato: in altre parole, se la convivenza finisce non risorge il diritto a percepire dall’ex coniuge un assegno divorzile, perché la scelta dell’ex coniuge di creare una nuova famiglia, per quanto fuori dal matrimonio, è frutto di una scelta libera e consapevole: chi la assume, assume anche il rischio che la convivenza, per quanto stabile, possa cessare.