Deve ritenersi in tema di addebito della separazione personale fra coniugi che, a fronte della prova della violazione di doveri coniugali, sia fornita la dimostrazione che tale condotta abbia causato il venir meno dell’affectio coniugalis, posto che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza: ne consegue che legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito se, nonostante la relazione extraconiugale di una delle due parti, il matrimonio fra loro risulta entrato in crisi in epoca anteriore
Tribunale di Pistoia, sentenza n. 260 del 29-04-2020