Sono da ritenersi pienamente valide, anche con riferimento ai beni che appartenevano al regime di comunione legale, le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili oppure che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi.
Pertanto, in sede di accordo di separazione (o successivamente) gli ex coniugi possono liberamente disporre dei beni già oggetto del regime di comunione legale al fine di regolare i loro rapporti economici e, in particolare, possono prevedere una ripartizione per quote non egalitarie dei beni comuni nell’ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.
Cass. civile ordinanza 2546/2025