Al fine di verificare l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, è compito del giudice di merito valutare se la decisione dell’ex coniuge di lavorare part-time sia il frutto di una scelta di conduzione della vita familiare adottata e condivisa in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, o se, invece, un’autonoma decisione della ricorrente, che, pur essendo libera da impegni familiari, anche per effetto dell’età ormai raggiunta dalla figlia, non intende porre pienamente a frutto la propria capacità di lavoro professionale.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 23 agosto 2021, n. 23318.