Deve ritenersi non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al coniuge, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalla parte e, dall’altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio – laddove l’interessato avrebbe manifestato sbalzi umorali, condotte in contrasto con i doveri coniugali come violenze verbali, frasi denigratorie anche in pubblico e scatti d’ira in presenza e nei confronti dell’altro coniuge e dei tre figli – essendo emersa l’esistenza, di una relazione coniugale divenuta nel tempo sempre più disfunzionale e priva della necessaria comunione di vita morale e materiale.Tribunale di Milanosentenza 2788, sezione Nona
del 02-04-2021