Non è addebitabile la separazione al marito se quando va via di casa la crisi coniugale è già in atto. Per l’addebito è necessario dimostrare che l’abbandono della casa coniugale per scappare con l’amante ha rappresentato la causa della rottura del rapporto e della intollerabilità della convivenza. Per la Cassazione “Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.”
Cassazione civ. ordinanza n. 11162/2019