Nell’ottica educativa è legittimo che il genitore faccia ricorso alla forza, seppur in maniera minima, per tenere a freno il figlio preadolescente.
Non è colpevole di violenza privata il padre che batte più volte con forza sulla porta per costringere la figlia dodicenne ad uscire dalla cameretta e smettere di usare Instagram.
Per integrarsi il delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Invece, sono penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o, comunque, a influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà.
Cass. penale sent. 7330 del 21/2/2025