Nei confronti del genitore che ponga in essere ostacoli alla frequentazione del figlio con l’altro genitore, può essere disposto d’ufficio l’ammonimento ex officio sulla base di quanto disposto dall’art. 709-ter c.p.c. con l’invito a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione con l’altro genitore, nonché può prevedersi – ex art. 614-bis c.p.c.– la condanna a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo specificamente individuato dal Tribunale
Trib. Milano 7 gennaio 2018