L’interesse dei minori, nelle questioni che attengono alla loro salute, deve essere perseguito anche contro la posizione di quel genitore che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, imponga ai figli scelte errate. Nel perseguimento dell’interesse del figlio minorenne, un coniuge può essere autorizzato a provvedere in autonomia, senza il consenso dell’altro coniuge che manifesti volontà contraria, a far effettuare al figlio minorenne le vaccinazioni obbligatorie e facoltative e a far effettuare allo stesso, tutte le volte che si renda necessario, il tampone anti-Covid, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del genitore dissenziente. Nel perseguimento dell’interesse del figlio minorenne, un coniuge può essere autorizzato a valutare in autonomia, senza il consenso dell’altro coniuge che manifesti volontà contraria, se sia necessario o anche solo opportuno far somministrare il vaccino anti-Covid al figlio minorenne, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del genitore dissenziente. Nel perseguimento dell’interesse del figlio minorenne, un genitore può essere autorizzato a adoperarsi in autonomia affinché il figlio minorenne utilizzi la mascherina necessaria a limitare il contagio da Covid-19, in tutte le situazioni imposte da legge o comunque in caso di assembramento, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del genitore dissenziente
Trib. Milano 13 settembre 2021