In tema di immissioni rumorose in condominio, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20445 del 28 agosto 2017 la domanda di risarcimento dei danni svolta da una condomina nei confronti di una falegnameria, affermando che il danno non patrimoniale che esula da quello alla salute, risulta sempre sussistente e, pertanto, non richiede una specifica prova.
Quindi, appurato che le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844 Cc, la liquidazione del danno da immissioni, risulta sussistente in re ipsa.
Inoltre, la Cassazione specifica come <<il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di una abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a conformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza>>.