Basta il dissenso di un genitore per disporre il ritiro del passaporto e della carta di identità valida per l’espatrio, richiedendosi solo una motivazione circoscritta a questo aspetto e rimanendo irrilevante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in relazione alla previsione contenuta nell’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990.
Il genitore interessato ha la possibilità di far valere le sue ragioni con apposito procedimento, da promuoversi presso il giudice tutelare, attraverso l’istanza di autorizzazione al rilascio del passaporto.
In quest’ultimo procedimento egli può eventualmente sollevare le questioni invocate in merito alla decisione della CEDU del 2 dicembre 2014, vale a dire i motivi che militano per la legittimità dell’espatrio, nonché il fatto ch’egli ha adempiuto regolarmente ai crediti alimentari e assistenziali a favore del coniuge e dei figli minori.