Se il costruttore consegna in ritardo le case promesse in vendita alla società immobiliare, il danno per quest’ultima è automatico, non avendo potuto disporre degli immobili alla data pattuita.
Il risarcimento è pari al valore di locazione del cespite, spese di causa a carico della cooperativa di costruzione.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 26637/13, del 28 novembre 2013.