Deve essere tutelato dal punto di vista del danno morale/esistenziale il patema d’animo patito dalla madre di un bambino piccolo convivente presumibile e documentato dalle innumerevoli visite a cui era stato sottoposto il fanciullo, avendo la stessa fatto di tutto per assicurare al figlio le migliori cure, portandolo di continuo alle visite e ai trattamenti, senza mai ottenere alcun riscontro, per ben sei anni, in un crescendo di speranze continuamente deluse, e con una presumibile e crescente angoscia ed inquietudine esistenziale e sofferenza per la condizione di un figlio di tenera età, di cui non si poteva prevedere la possibilità di cura.
Trib. Firenze sentenza 30 dicembre 2023
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