Il genitore che pur consapevole dell’esistenza della figlia, si è disinteressato in maniera importante delle esigenze, materiali, educative ed affettive, di quest’ultima, facendole così mancare la figura di padre e violando gli obblighi delle leggi di settore, commette un illecito.
L’automatismo che sussiste tra responsabilità genitoriale e procreazione costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, ogni qual volta alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore. Presupposto di tale responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è la consapevolezza del concepimento da parte del genitore.
Trib. Sciacca, sentenza 3 maggio 2023 n. 130
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