La madre non può, improvvisamente ed inaspettatamente, trasferirsi in altra città unitamente alla figlia minore: ella avrebbe dovuto preventivamente concordare col padre il suo spostamento presso altro comune, visto che ciò avrebbe comportato ulteriori cambiamenti nella vita della bambina . Tale condotta materna, sicuramente poco rispettosa delle esigenze e della fragilità della bambina e contrastante con l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, viene sanzionato con accoglimento della richiesta risarcitoria, liquidata in pari misura in favore della minore e in favore del padre.
Trib. Como decreto 25 luglio 2024
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