La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una insegnante di scuola elementare nei confronti del padre di un suo alunno, il quale aveva reiteratamente rivolto alla docente affermazioni diffamatorie e denigratorie, attribuendole di avere tenuto comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini (accuse poi rivelatisi insussistenti), e contestando in modo offensivo il metodo educativo e didattico da essa adottato nei confronti degli scolari. Le conseguenze patite dalla maestra (sottoposta a visita psichiatrica, imputata di gravi reati, sospesa dal servizio e trasferita ad altra sede), conseguite alla condotta tenuta dal padre del minore, sono state ritenute gravissime dalla Suprema Corte e tali da giustificare la condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dalla medesima patiti, cagionati dalla lesione della reputazione, dell’onore e della dignità dell’insegnante, ossia di valori e principi di rango sia costituzionale che sovranazionale.
Lo afferma la Cassazione civile con l’ordinanza 12 aprile 2018 n. 9059.