Ribadito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è indirizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, il collegio della I Sezione civile ha chiarito che il divario tra le posizioni reddituali dei due ex partner non è decisivo per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento. E ciò anche nelle ipotesi in cui l’incremento di reddito, per uno dei due, è stato determinato da un grave infortunio sul lavoro e da una invalidità lavorativa totale, per cui la somma ricevuta a titolo di risarcimento è destinata a fronteggiare le spese mediche, anche future.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 maggio 2021, n. 12576.