Si ha illecito endofamiliare allorquando i comportamenti sono illeciti solo perché commessi da persone legate da vincoli familiari, mentre non lo sarebbero nel caso di commissione da parte di persone non legate da tali vincoli. I doveri che derivano ai coniugi del matrimonio, quali quelli previsti dall’articolo 143 Cc, hanno natura giuridica vera e propria, con la conseguenza che la loro violazione non trova sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 Cc, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento. Tuttavia, il risarcimento del danno da illecito familiare può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa e offensiva
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 558, del 24-06-2020