Il/la promesso/a sposo/a che senza un giustificato (e da lui provato) motivo e dopo che siano intervenute le pubblicazioni rifiuta di contrarre matrimonio è tenuto/a al rimborso delle spese sostenute dal compagno/a in vista delle nozze. Possono essere considerate risarcibili, ai sensi dell’art. 81 c.c. non soltanto le spese strettamente connesse alla celebrazione del matrimonio, ma anche tutte quelle che si sostengono in vista dello stesso e che sono legate ad esso da un nesso eziologico.