Il danno non patrimoniale, in ipotesi di illecito endofamiliare nel rapporto di coniugio, può essere invocato quando sia conseguenza della separazione coniugale posto che l’illecito si consuma all’interno del rapporto matrimoniale. L’accertamento che non vi è stata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, o che l’inosservanza di essi si è innestata in un rapporto già esaurito, esclude alla radice la sussistenza del danno ingiusto sul quale si fonda la pretesa risarcitoria.
Tribunale di Lecce, sentenza 20 gennaio 2022, n. 135