“La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio”
nel caso in esame, si è ritenuto che, accertato in fatto che i genitori avessero il comune progetto di vita di creare una famiglia più numerosa e che la realizzazione di tale progetto di vita fosse stato impedito dalla condotta illecita del personale sanitario, deve necessariamente conseguire, sul piano logico, che anche la figlia minore (neonata) abbia perduto la possibilità di avere uno o più fratelli, e, pertanto, di godere del legame affettivo con gli stessi. Il predetto legame affettivo – spiega la Corte – costituisce certamente un valore tutelato dall’ordinamento ai sensi dell’art. 29 Cost.: e, così come non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita in caso di morte di un fratello già nato, dovrà altrettanto essere riconosciuto anche nel caso in cui si tratti di un legame, nella sostanza, meramente “potenziale” (come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale).
Cass. civ., sez. III, ord., 21 agosto 2020 n. 17554