La Suprema Corte, con l’ordinanza 11202 del 9 maggio 2018, in relazione alla ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ha ribadito che la stessa debba essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi equitativi, tra cui l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, qualora ciò sia necessario per una più compiuta valutazione delle situazioni.