Il genitore anticipatario delle spese straordinarie relative ai canoni di locazione per le abitazioni dei figli nelle rispettive sedi universitarie, in mancanza di un accertamento di tali spese e del relativo accordo tra i genitori, non può agire nei confronti dell’altro direttamente con precetto sulla base della sola sentenza di divorzio per ottenere il rimborso, trattandosi di oneri che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione; solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in difetto, richiedono l’accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
Trib. Siena sent. 123 del 23/2/2025