In sede di quantificazione dell’assegno si deve tenere conto del D.P.R. n. 917/86 art. 10, comma I, che consente al coniuge che versa periodicamente l’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge di portarlo interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, a condizione che sia intervenuta la separazione legale (consensuale o giudiziale), o il divorzio e che l’importo sia pari a quello determinato dal giudice (cfr articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/86) fermo restando gli altri elementi di valutazione già individuati, nella condizione dei coniugi; nel contributo fornito da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia, sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell’altro coniuge, alla casa ed ai figli.
In sede di comparazione delle posizioni economiche dei due coniugi, il giudice tiene conto anche del reddito di cittadinanza, ma questo potrebbe essere di per sé inidoneo a garantire alla moglie disoccupata, una adeguata fonte di entrata.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 4578
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