entra in vigore tra sei mesi la riforma del conndomiio, approvata definitivamente dal Senato il 20.11.12
Ecco le principali novita’ della legge :
– ANIMALI: il regolamento condominiale non potra’ “vietare di possedere o detenere animali domestici”
– RISCALDAMENTO: Chi si vuole staccarsi dall’impianto centralizzato puo’ farlo senza dover attendere il benestare dell’assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale
– BARRIERE ARCHITETTONICHE: Per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo bastera’ che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sara’ sufficiente la maggioranza favorevole del 50 piu’ uno;
– CAMBIO DESTINAZIONE D’USO LOCALI COMUNI: basteranno i quattro quinti;
– AMMINISTRATORE DIPLOMATO: Niente registro ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognera’ frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
– ASSICURAZIONE & WEB: L’assemblea puo’ disporre la creazione di un sito internet del condominio ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L’amministratore, inoltre, all’atto della nomina dovra’ presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilita’ civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini
QUORUM PIU’ BASSI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA Sarà più snella, grazie ad un quorum meno impegnativo (la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la meta’ dei millesimi), la procedura per deliberare, ad esempio, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.Con lo stesso quorum potrà essere deliberata l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.Impianti che potranno essere installati anche per singole unita’immobiliari, sia sul lastrico solare che su ogni altra idonea superficie comune, nonché sulle parti di proprietà esclusiva. L’assemblea, su richiesta dei condomini interessati, provvedera’ a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, al svaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio.