Il padre che interrompe i rapporti con la figlia minore, rifiutandosi di sottostare al diritto di visita regolamentato dal giudice secondo cui gli incontri sarebbero dovuti avvenire in presenza di terzi, perde la responsabilità genitoriale.
Tale comportamento, ossia il rifiuto di sottostare alla regolamentazione limitativa degli incontri disposti dall’autorità giudiziaria, denota infatti il totale disinteresse nell’uomo nei confronti della minore, tradottosi nell’interruzione di ogni rapporto con la stessa.
Si concreta infatti un pregiudizio per il minore e, anche se il padre ne faccia “solo” una questione d’orgoglio, il suo atteggiamento denota una scarsa considerazione del ruolo di genitore. Irrilevante che il minore dodicenne non sia stato sentito in sede di reclamo poiché la Corte d’appello non è obbligata dalla legge a procedere all’audizione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 32525/2018