Il diritto di visita del genitore non collocatario e, quindi, il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l’età del figlio.
A fronte del netto rifiuto della minore di frequentare il padre, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita, in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare l’imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l’impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Nel caso di specie, si è disposta la temporanea sospensione degli incontri-padre figlia così come previsti nella separazione consensuale, che sarebbero ripresi con la volontà della minore in tal senso e tramite il Servizio Sociale.
Tribunale Forlì, sentenza 15 luglio 2022 n. 718