In relazione alle domande di accertamento della paternità, come anche in quelle di disconoscimento, il rifiuto volontario di sottoporsi all’accertamento genetico, pur essendo il frutto di una scelta non coercibile, è suscettibile di essere valutato ai sensi dell’art. 116 c.p.c. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell’esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte
Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2024, n. 30749
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