In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.
La posizione del coniuge, ai fini della determinazione della quota di riserva, non è diversa da quella dei figli: come il figlio può chiedere la riduzione delle donazioni compiute dal padre prima della sua nascita, allo stesso modo il coniuge può chiedere la riduzione delle donazioni compiute dal de cuius a favore dei figli anche prima del matrimonio.
L’equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario