L’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno non incide sulla determinazione dell’assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
Cass. civ. sez. VI – 1, ord., 20-07-2022, n. 22758