Considerato che il reddito deve essere valutato in relazione al suo potere d’acquisto nel momento in cui viene percepito, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la revisione dell’assegno divorzile è corretto procedere alla rivalutazione del reddito percepito dal coniuge obbligato al momento della sentenza di divorzio per poterlo comparare con quello attuale, tenuto conto altresì che l’assegno divorzile è soggetto a rivalutazione.
Nel caso di specie, viene rideterminato, abbassandolo, l’importo dell’assegno divorzile tenuto conto che dal 2002 era intervenuta la potere di acquisto della moneta negli anni, oltre alla conseguente devalutazione degli attuali redditi netti del marito, ammontanti a euro 160.859,00, rispetto a quelli percepiti nell’anno 2002 (su cui sono state parametrate le condizioni del divorzio pronunciato nel marzo del 2003) e ammontanti a euro 186.080,00.
Trib. Pavia 24 gennaio 2019