La Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’efficacia in Italia del provvedimento con cui una donna ha adottato in Spagna la figlia della sua compagna nata con fecondazione eterologa.
Nel caso di specie, le due donne avevano iniziato una relazione nel 1999 e nel 2003 era nata tramite fecondazione eterologa una bambina. Si erano successivamente sposate in Spagna con matrimonio civile nel 2009 e nel 2010, come consente la legge spagnola, la «coniuge della madre biologica» aveva adottato la bambina. Nel 2013 divorziavano, sempre in Spagna, e nello stesso anno l’adottante aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell’ordinanza di adozione spagnola della figlia, ma i giudici nel 2014 hanno respinto l’istanza.
La Corte d’appello successivamente adita, da un lato respingeva la richiesta di trascrizione del matrimonio e del successivo divorzio in Italia, non essendo valido in Italia il matrimonio omosessuale, ma, al contempo, dichiarava l’efficacia dell’ordinanza spagnola sull’adozione, ordinando la trascrizione anche in Italia. E di conseguenza ha riconosciuto come valido in Italia anche l’accordo regolatore sulle condizioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia.
I giudici ritengono accertato che la bambina era stata allevata, curata e mantenuta e che con le due mamme aveva costruito stabili e forti relazioni affettive ed educative, ammesse anche dalle due donne che in sede di divorzio avevano optato per l’ affido congiunto e previsto di tempi uguali di permanenza della figlia presso ciascuna.
Sul piano giuridico, viene evidenziato che la legge italiana consente l’ adozione ai coniugi uniti in matrimonio, ma l’adozione può essere disposta, nell’esclusivo interesse del minore, nei confronti anche del solo coniuge che, per libera scelta, come consentito nel nostro ordinamento, nel corso di un affidamento preadottivo alla coppia, ha deciso di porre fine alla convivenza coniugale con il coniuge e di separarsi: «anche alla stregua di tale previsione normativa deve quindi concludersi che non possa ritenersi contraria all’ordine pubblico interno un’adozione da parte di una persona singola».
L’art. 44 lett. D) della legge sull’adozione consente, sia pure con effetti non legittimanti, l’adozione del minore da parte di una persona non coniugata, quando è constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo. Quindi, conclude la Corte «non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali (…)».