Ove al Tribunale ordinario sia richiesto di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso dell’altro genitore al riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, in pendenza di procedura di adottabilità, nel corso del quale sia stata erroneamente dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione del genitore che ha richiesto il riconoscimento dello status, il medesimo provvedimento non può essere adottato dal Tribunale ordinario in attesa che divengano definitive le statuizioni del Tribunale per i minorenni, tenuto conto che non ricorre l’ipotesi di sospensione ex lege prevista dall’art. 11 l. n. 184 del 1983 relativa alla dichiarazione giudiziale di maternità e paternità.
Cass. civ., sez. VI- I, ord. 11 giugno 2020, n. 11208