Se la questione controversa concerne l’attribuzione del cognome, rientrano in questo ambito tutte le questioni attinenti all’individuazione del cognome/dei cognomi da attribuire e all’ordine degli stessi, e la decisione è interamente rimessa al giudice che deve assumere le sue determinazioni con una scelta motivata alla luce del superiore interesse del minore in ordine al cognome/ai cognomi di provenienza genitoriale da attribuirgli ed al loro ordine.
A norma dell’art. 262, secondo comma c.c., a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio “può” assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; la norma in esame “prospettando in termini di mera eventualità l’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, cui si collega, ove il figlio nato fuori dal matrimonio sia maggiorenne, una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore”.
Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Cass. civile ord. n. 1492 del 21/1/2025