In forza degli artt. 2 e 23 l. n. 91/1992, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, gli attribuisce la cittadinanza italiana, se il genitore ne è in possesso. Se invece il figlio è maggiorenne, mantiene il proprio status originario, salvo che dichiari, nel termine di un anno, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Cass. civ. 31 ottobre 2018, n. 27925
infatti, l’art. 2, comma 1, l. n. 91/1992 dispone che il riconoscimento o la sentenza dichiarativa dello status filiationis, se relativi a genitore italiano, determina l’acquisto della cittadinanza, se il figlio è minorenne.
Diverso se il figlio, riconosciuto o dichiarato tale giudizialmente, sia maggiorenne. In base all’art. 2, comma 2, l. cit., il figlio mantiene, di regola, il proprio status di cittadinanza. La norma intende proteggere l’identità personale del figlio, così come strutturata nel tempo. L’interessato può tuttavia, entro un anno dal riconoscimento, ovvero della dichiarazione giudiziale, o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, dichiarare di “eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”. Il termine è perentorio, attesa la concorrenza di interessi pubblicistici nell’attribuzione della cittadinanza. La decorrenza del termine equivale dunque a rinuncia alla suddetta “elezione”.