Il padre che riconosce il figlio dopo la nascita deve rimborsare all’ex coniuge/partner le spese che questi ha affrontato prima dell’accertamento giudiziale di paternità.
Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 3332/16, confermando le decisioni di primo e secondo grado che avevano disposto un contributo per il mantenimento del minore in favore della madre del bambino di 800 euro mensili e 10mila euro di arretrati per le spese sostenute prima del riconoscimento del figlio da parte dell’uomo.
La Corte di appello ha effettuato una «valutazione equitativa fondata su circostanze esaurientemente evidenziate consistenti nel carico esclusivo per i primi due anni di vita del minore, sopportato dalla madre, accompagnato da una valutazione probabilistica delle spese necessarie sulla base dell’età del minore e della condizione economico patrimoniale di provenienza».
L’obbligo di mantenere i minori sorge «ex lege con la nascita ed è a carico di entrambi i genitori in funzione della loro capacità contributiva, quando il figlio minore sia stato riconosciuto contestualmente da entrambi». Nell’ipotesi in cui il rapporto di filiazione venga accertato giudizialmente solo in un secondo momento, «per la fase anteriore al riconoscimento, la misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico si fonda sulla natura solidale dell’obbligo di entrambi i genitori ex articolo 148 e 261 c.c. e sul corrispondente diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali». La determinazione può essere «equitativa» e si basa su quanto sborsato o «verosimilmente sugli esborsi sostenibili dall’unico genitore nel periodo considerato».