Nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., come novellato dall’art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest’ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.
Cass. Civ., Sez. 1 – , Ordinanza n. 275 del 09/01/2020